Ordinanza 108/1990 (ECLI:IT:COST:1990:108)
Massima numero 15154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
21/02/1990; Decisione del
21/02/1990
Deposito del 02/03/1990; Pubblicazione in G. U. 14/03/1990
Titolo
ORD. 108/90 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTI IN RETTIFICA - COMMISSIONI TRIBUTARIE - POTERE DI DISPORRE CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO - ESCLUSIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 108/90 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTI IN RETTIFICA - COMMISSIONI TRIBUTARIE - POTERE DI DISPORRE CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO - ESCLUSIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio della capacita' contributiva riguarda la disciplina sostanziale del sistema tributario ed esula percio' dalla disciplina del processo tributario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., degli artt. 35, quarto comma, e 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificati dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, denunciati in quanto, escludendo la possibilita' di disporre perizie d'ufficio nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie, in caso di rigetto della pretesa tributaria renderebbero piu' difficoltoso il perseguimento del principio secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche).
Il principio della capacita' contributiva riguarda la disciplina sostanziale del sistema tributario ed esula percio' dalla disciplina del processo tributario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., degli artt. 35, quarto comma, e 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificati dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, denunciati in quanto, escludendo la possibilita' di disporre perizie d'ufficio nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie, in caso di rigetto della pretesa tributaria renderebbero piu' difficoltoso il perseguimento del principio secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte