Ordinanza 110/1990 (ECLI:IT:COST:1990:110)
Massima numero 15183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  21/02/1990;  Decisione del  21/02/1990
Deposito del 02/03/1990; Pubblicazione in G. U. 14/03/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 110/90. PROCESSO PENALE - CODICE DEL 1930 - CONTUMACIA - NUOVA DISCIPLINA - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - POSSIBILITA' DI PROVARLO SOLO PRIMA DELL'INIZIO DELLA DISCUSSIONE FINALE, MA CON FACOLTA' DEL GIUDICE D'APPELLO DI DISPORRE LA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI ANALOGA NORMATIVA PER L'IMPEDIMENTO A COMPARIRE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - QUESTIONE RISOLUBILE SOLO IN VIA LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Alla mancata predisposizione, in aggiunta alle modifiche apportate dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22, agli artt. 498 e 520 cod. proc. pen. del 1930, riguardo alla contumacia nel giudizio di primo grado, circa il termine oltre il quale la prova del legittimo impedimento a comparire non puo' incidere sulla validita' del giudizio contumaciale (anticipo di tale termine dal momento della pubblicazione della sentenza, come gia' previsto in precedenza, a quello dell'inizio della discussione finale, ma con facolta' del giudice d'appello di disporre, in caso di incolpevole inosservanza del termine stesso, la rinnovazione del dibattimento) di una normativa analoga ed equivalente rispetto all'impedimento a comparire nel giudizio di appello, non puo' porsi rimedio con una pronuncia della Corte costituzionale. Infatti, attesa la peculiarita' del giudizio di cassazione, tale obiettivo richiederebbe la revisione delle disposizioni vigenti in termini variamente ipotizzabili (non ultimo quello adottato dall'art. 489 del nuovo codice di procedura penale) e quindi, in mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, delle scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., in parte qua). - O. n. 110/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte