Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  27/04/2021;  Decisione del  27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43932  43933  43934  43935  43936  43937  43939  43940  43941  43942  43943  43944  43945  43946  43948


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Possibili interventi in deroga al piano territoriale di coordinamento paesistico regionale - Violazione del principio della tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 9 Cost., l'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, nella parte in cui dispone che il riutilizzo di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, sia ammesso in deroga alla disciplina del vigente piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) regionale, approvato ai sensi della legge reg. Liguria n. 39 del 1984. Tale deroga, nel consentire singoli e frammentari interventi di riutilizzo al di fuori del contesto delineato dal PTCP, collide con il valore primario del paesaggio e dell'ambiente e frustra le esigenze di tutela organica e unitaria, immanenti al sistema, pur variamente declinato, della pianificazione. (Precedente citato: sentenza n. 367 del 2007).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  24/12/2019  n. 30  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Altri parametri e norme interposte