Ordinanza 111/1990 (ECLI:IT:COST:1990:111)
Massima numero 15054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
21/02/1990; Decisione del
21/02/1990
Deposito del 02/03/1990; Pubblicazione in G. U. 14/03/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 111/90. MISURE DI SICUREZZA - SEMINFERMO DI MENTE - RICOVERO IN CASA DI CURA E CUSTODIA - LAMENTATA IMPRATICABILITA' DI TERAPIE ADATTE ALLA PATOLOGIA DEL CONDANNATO, ANCHE SE RICONOSCIUTE NECESSARIE - INGIUSTIFICATA IDENTITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE E CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL FINE RIEDUCATIVO, DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLA INVIOLABILITA' DEI DIRITTI DELL'UOMO - INSUSSISTENZA (PUR NELLA OPPORTUNITA' DI RIFORME LEGISLATIVE) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 111/90. MISURE DI SICUREZZA - SEMINFERMO DI MENTE - RICOVERO IN CASA DI CURA E CUSTODIA - LAMENTATA IMPRATICABILITA' DI TERAPIE ADATTE ALLA PATOLOGIA DEL CONDANNATO, ANCHE SE RICONOSCIUTE NECESSARIE - INGIUSTIFICATA IDENTITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE E CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL FINE RIEDUCATIVO, DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLA INVIOLABILITA' DEI DIRITTI DELL'UOMO - INSUSSISTENZA (PUR NELLA OPPORTUNITA' DI RIFORME LEGISLATIVE) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Anche quando la seminfermita' psichica da cui e' stato riconosciuto affetto sia curabile, secondo gli accertamenti peritali, solo con terapie specifiche idonee, il condannato per delitto va sottoposto, una volta espiata la pena detentiva e per un periodo minimo di sei mesi, alla misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia. Ma poiche' e' in facolta' del giudice, se la natura dell'infermita' lo richiede, disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata la pena, e di revocare la misura di sicurezza, anche prima della scadenza del periodo minimo, quando la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, e' inesatto affermare che tale normativa non consenta la sottoposizione del seminfermo al trattamento idoneo alla terapia del male diagnosticato, e che dia luogo ad una ingiustificata identica disciplina di situazioni spesso grandemente diverse, e a contrasto con il fine rieducativo della pena, con il diritto alla salute e gli stessi diritti inviolabili della persona. Anche riguardo ai problemi in questione, tuttavia, una rimeditazione dell'intera materia delle misure di sicurezza, coordinata con gli apporti piu' moderni della scienza, nell'ambito della prevista riforma del codice penale sostanziale, si dimostra opportuna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 Cost., degli artt. 211, 219 e 220 c.p.). - S. n. 110/1974.
Anche quando la seminfermita' psichica da cui e' stato riconosciuto affetto sia curabile, secondo gli accertamenti peritali, solo con terapie specifiche idonee, il condannato per delitto va sottoposto, una volta espiata la pena detentiva e per un periodo minimo di sei mesi, alla misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia. Ma poiche' e' in facolta' del giudice, se la natura dell'infermita' lo richiede, disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata la pena, e di revocare la misura di sicurezza, anche prima della scadenza del periodo minimo, quando la persona ad essa sottoposta abbia cessato di essere pericolosa, e' inesatto affermare che tale normativa non consenta la sottoposizione del seminfermo al trattamento idoneo alla terapia del male diagnosticato, e che dia luogo ad una ingiustificata identica disciplina di situazioni spesso grandemente diverse, e a contrasto con il fine rieducativo della pena, con il diritto alla salute e gli stessi diritti inviolabili della persona. Anche riguardo ai problemi in questione, tuttavia, una rimeditazione dell'intera materia delle misure di sicurezza, coordinata con gli apporti piu' moderni della scienza, nell'ambito della prevista riforma del codice penale sostanziale, si dimostra opportuna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 Cost., degli artt. 211, 219 e 220 c.p.). - S. n. 110/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte