Ordinanza 113/1990 (ECLI:IT:COST:1990:113)
Massima numero 15040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
21/02/1990; Decisione del
21/02/1990
Deposito del 02/03/1990; Pubblicazione in G. U. 14/03/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 113/90. AVVOCATO E PROCURATORE - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE - RADIAZIONE DALL'ALBO A SEGUITO DI CONDANNA PENALE PER DETERMINATI REATI - AUTOMATICITA' - QUESTIONE SOLLEVATA DA CONSIGLIO LOCALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 113/90. AVVOCATO E PROCURATORE - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE - RADIAZIONE DALL'ALBO A SEGUITO DI CONDANNA PENALE PER DETERMINATI REATI - AUTOMATICITA' - QUESTIONE SOLLEVATA DA CONSIGLIO LOCALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, i Consigli locali dell'Ordine degli avvocati e procuratori non hanno natura giurisdizionale e non sono, pertanto legittimati a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., dell'art. 42 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). - S. n. 110/1967 e in motivazione S. n. 114/1970.
Come la Corte ha piu' volte affermato, i Consigli locali dell'Ordine degli avvocati e procuratori non hanno natura giurisdizionale e non sono, pertanto legittimati a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., dell'art. 42 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). - S. n. 110/1967 e in motivazione S. n. 114/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte