Sentenza 115/1990 (ECLI:IT:COST:1990:115)
Massima numero 15588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/03/1990; Decisione del
06/03/1990
Deposito del 09/03/1990; Pubblicazione in G. U. 14/03/1990
Massime associate alla pronuncia:
15587
Titolo
SENT. 115/90 B. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PIGNORABILI - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DEI DIPENDENTI STATALI - PIGNORABILITA', SEQUESTRABILITA' E CEDIBILITA' FINO A CONCORRENZA DI UN QUINTO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 115/90 B. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PIGNORABILI - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DEI DIPENDENTI STATALI - PIGNORABILITA', SEQUESTRABILITA' E CEDIBILITA' FINO A CONCORRENZA DI UN QUINTO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Il rispetto del principio di eguaglianza tra lavoratori pubblici e privati in materia di pignorabilita' della retribuzione, esige che il dipendente statale risponda, in sede esecutiva, delle sue obbligazioni anche con l'indennita' integrativa speciale, dovendo - ai fini in esame - considerarsi quest'ultima un elemento della retribuzione, cosi' come lo e' l'indennita' di contingenza per i dipendenti privati. E' pertanto incostituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma terzo, lett. b), L. 27 maggio 1959 n. 324, nella parte in cui non prevede la pignorabilita', sequestrabilita' e cedibilita' dell'indennita' integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. - S. n. 878/1988.
Il rispetto del principio di eguaglianza tra lavoratori pubblici e privati in materia di pignorabilita' della retribuzione, esige che il dipendente statale risponda, in sede esecutiva, delle sue obbligazioni anche con l'indennita' integrativa speciale, dovendo - ai fini in esame - considerarsi quest'ultima un elemento della retribuzione, cosi' come lo e' l'indennita' di contingenza per i dipendenti privati. E' pertanto incostituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma terzo, lett. b), L. 27 maggio 1959 n. 324, nella parte in cui non prevede la pignorabilita', sequestrabilita' e cedibilita' dell'indennita' integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. - S. n. 878/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte