Sentenza 116/1990 (ECLI:IT:COST:1990:116)
Massima numero 15726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  06/03/1990;  Decisione del  06/03/1990
Deposito del 09/03/1990; Pubblicazione in G. U. 14/03/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 116/90. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI - ASSEGNI FAMILIARI PER I FIGLI A CARICO - SPETTANZA ALLA MADRE LAVORATRICE (O PENSIONATA) IN ALTERNATIVA AL PADRE, ALLE STESSE CONDIZIONI E CON GLI STESSI LIMITI - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di parita' dei coniugi sancito dagli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585 (in tema di assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti), nella parte in cui non prevede, tra gli aventi diritto a percepire gli assegni familiari per i figli a carico, in alternativa, la madre lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il padre (cosi' come avviene dall'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977). - S. nn. 6/1980 e 105/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte