Sentenza 117/1990 (ECLI:IT:COST:1990:117)
Massima numero 15663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/03/1990; Decisione del
06/03/1990
Deposito del 09/03/1990; Pubblicazione in G. U. 14/03/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 117/90. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE "FERROVIE DELLO STATO" - COMPETENZA TERRITORIALE - PREVISIONE DI UN FORO ERARIALE IN DEROGA ALLA DISCIPLINA GENERALE 'EX' ART. 413 COD. PROC. CIV. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 117/90. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE "FERROVIE DELLO STATO" - COMPETENZA TERRITORIALE - PREVISIONE DI UN FORO ERARIALE IN DEROGA ALLA DISCIPLINA GENERALE 'EX' ART. 413 COD. PROC. CIV. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
La istituzione di un foro erariale per le controversie di lavoro dei dipendenti dell'ente "Ferrovie dello Stato" (devolute al pretore del lavoro) risulta irragionevole e contraddittoria rispetto al mutamento degli indici legali di collegamennto della giurisdizione, in quanto deroga ingiustificatamente al limite generale dell'inapplicabilita' del suddetto foro nei giudizi innanzi a pretori e conciliatori e si risolve in una posizione di ingiustificato privilegio del nuovo ente in sede giurisdizionale, obliterando le rilevanti ragioni di interesse pubblico e sociale sottese alla normativa generale sulla competenza territoriale del giudice del lavoro (art. 413 cod. proc. civ.), applicabile nel settore degli enti pubblici economici. E' percio' incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. (assorbito il profilo concernente l'art. 24 Cost.) - l'art. 23. L. 17 maggio 1985 n. 210, recante: "Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato", nella parte in cui prevede che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente siano devolute alla competenza del pretore "del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie", anziche' del pretore competente secondo la disciplina generale delle controversie in materia di lavoro (art. 413 cod. proc. civ.). - sulla regola generale del foro erariale, S. n. 118/1964.
La istituzione di un foro erariale per le controversie di lavoro dei dipendenti dell'ente "Ferrovie dello Stato" (devolute al pretore del lavoro) risulta irragionevole e contraddittoria rispetto al mutamento degli indici legali di collegamennto della giurisdizione, in quanto deroga ingiustificatamente al limite generale dell'inapplicabilita' del suddetto foro nei giudizi innanzi a pretori e conciliatori e si risolve in una posizione di ingiustificato privilegio del nuovo ente in sede giurisdizionale, obliterando le rilevanti ragioni di interesse pubblico e sociale sottese alla normativa generale sulla competenza territoriale del giudice del lavoro (art. 413 cod. proc. civ.), applicabile nel settore degli enti pubblici economici. E' percio' incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. (assorbito il profilo concernente l'art. 24 Cost.) - l'art. 23. L. 17 maggio 1985 n. 210, recante: "Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato", nella parte in cui prevede che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente siano devolute alla competenza del pretore "del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie", anziche' del pretore competente secondo la disciplina generale delle controversie in materia di lavoro (art. 413 cod. proc. civ.). - sulla regola generale del foro erariale, S. n. 118/1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte