Ricorso in via principale - Lamentata lesione di fonte secondaria espressione di principi fondamentali (nella specie: in materia di tutela della salute) - Adeguata motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente motivazione con riguardo alla idoneità di una fonte secondaria (nella specie, il d.m. del 5 luglio 1975, come integrato dal d.m. 26 giugno 2015) a esprimere principi fondamentali in materia di tutela della salute, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, secondo periodo, e 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019. Legate da un nesso evidente alla normativa primaria e chiamate a specificarne sul versante tecnico i precetti generali, le previsioni contenute nella fonte regolamentare sono idonee a esprimere princìpi fondamentali, vincolanti per la normativa di dettaglio adottata dalla Regione.
Gli atti statali di normazione secondaria possono vincolare la normativa regionale di dettaglio nelle materie di competenza legislativa concorrente, quando definiscano e specifichino, in un ambito contraddistinto da un rilevante coefficiente tecnico, il precetto posto dalla normativa primaria e formino così una unità inscindibile con le previsioni di tale normativa. (Precedente citato: sentenza n. 54 del 2021).