Sentenza 122/1990 (ECLI:IT:COST:1990:122)
Massima numero 15843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 21/03/1990
Titolo
SENT. 122/90 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI DA PARTE DELLO STATO - ECCEZIONI DEDUCIBILI DALLE REGIONI - VIZI DELL'ATTO DI RINVIO - ESCLUSIONE.
SENT. 122/90 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI DA PARTE DELLO STATO - ECCEZIONI DEDUCIBILI DALLE REGIONI - VIZI DELL'ATTO DI RINVIO - ESCLUSIONE.
Testo
Non sono piu' deducibili i vizi del rinvio governativo illegittimamente reiterato se ad esso sia seguita un'ulteriore riapprovazione della legge da parte del Consiglio regionale. - S. nn. 80/1989, 79/1989, 158/1988, 8/1967; O. n. 139/1986.
Non sono piu' deducibili i vizi del rinvio governativo illegittimamente reiterato se ad esso sia seguita un'ulteriore riapprovazione della legge da parte del Consiglio regionale. - S. nn. 80/1989, 79/1989, 158/1988, 8/1967; O. n. 139/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 4
Altri parametri e norme interposte