Sentenza 122/1990 (ECLI:IT:COST:1990:122)
Massima numero 15844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  07/03/1990;  Decisione del  07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 21/03/1990
Massime associate alla pronuncia:  15841  15843  15845  15846


Titolo
SENT. 122/90 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI DA PARTE DELLO STATO - MOTIVI DEL RICORSO - CORRISPONDENZA SOSTANZIALE CON I MOTIVI DEL RINVIO - NECESSITA' - FATTISPECIE.

Testo
Perche' vi sia corrispondenza fra i motivi del rinvio e quelli del ricorso 'ex' art. 127 Cost., e' sufficiente che nel primo siano prefigurate in forma sintetica le linee essenziali delle censure che verranno poi sviluppate nel ricorso, in modo tale che il Consiglio regionale destinatario del rinvio sia messo in condizione di venire a conoscenza del significato sostanziale delle contestazioni. (Nella specie e' stata respinta l'eccezione di non corrispondenza nonche' di contraddittorieta' fra i motivi del rinvio e quelli del ricorso dello Stato avverso la legge reg. Umbria riappr. il 24 luglio 1989, disciplinante la trasformazione di posti organici delle unita' sanitarie locali). - S. nn. 107/1983, 72/1985; 217/1987, 289/1987 e 325/1987; 162/1988 e 726/1988; 38/1989, 102/1989 e 561/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte