Sentenza 122/1990 (ECLI:IT:COST:1990:122)
Massima numero 15845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  07/03/1990;  Decisione del  07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 21/03/1990
Massime associate alla pronuncia:  15841  15843  15844  15846


Titolo
SENT. 122/90 D. REGIONE UMBRIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - TRASFORMAZIONE DI POSTI DI ASSISTENTE (E COLLABORATORE) IN POSTI DI COADIUTORE - COPERTURA DI ESSI MEDIANTE AVVISI PUBBLICI RISERVATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Esorbita dai limiti costituzionali della potesta' legislativa di attuazione, attribuita alle regioni in materia di stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali, la disciplina regionale che - in contrasto con le norme statali - estende al personale extraospedaliero sanitario ed al personale "tecnico" operante negli ospedali la regola della parita' dei posti dei livelli funzionali di assistente (o collaboratore) e coadiutore, prevedendo, altresi', che siano coperti mediante avvisi pubblici riservati i posti di coadiutore risultanti da trasformazione di quelli di collaboratore e assistente. E' percio' incostituzionale - per violazione degli artt. 117 e 97 Cost. - la delibera legislativa reg. Umbria riappr. il 24 luglio 1989. - v. anche S. nn. 610/1988 e 1061/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 47  

decreto del Presidente della Repubblica  20/12/1979  n. 761  art. 17