Sentenza 122/1990 (ECLI:IT:COST:1990:122)
Massima numero 15846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 21/03/1990
Titolo
SENT. 122/90 E. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - VIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANCATA DEDUZIONE DA PARTE DEL GOVERNO IN SEDE DI CONTROLLO - CONSEGUENZE - DEDUCIBILITA' SOLO NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE.
SENT. 122/90 E. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - VIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANCATA DEDUZIONE DA PARTE DEL GOVERNO IN SEDE DI CONTROLLO - CONSEGUENZE - DEDUCIBILITA' SOLO NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE.
Testo
La mancata deduzione di un vizio di incostituzionalita' da parte del Governo nel corso del procedimento di formazione di una legge regionale, ancorche' costituisca un evento che lo stesso Governo dovrebbe in ogni caso evitare, non comporta di per se' stesso un autonomo vizio di legittimita' costituzionale e non preclude, comunque, che quel vizio possa essere fatto valere successivamente nei modi e nei limiti propri del procedimento in via incidentale.
La mancata deduzione di un vizio di incostituzionalita' da parte del Governo nel corso del procedimento di formazione di una legge regionale, ancorche' costituisca un evento che lo stesso Governo dovrebbe in ogni caso evitare, non comporta di per se' stesso un autonomo vizio di legittimita' costituzionale e non preclude, comunque, che quel vizio possa essere fatto valere successivamente nei modi e nei limiti propri del procedimento in via incidentale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte