Sentenza 123/1990 (ECLI:IT:COST:1990:123)
Massima numero 15729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  07/03/1990;  Decisione del  07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 21/03/1990
Massime associate alla pronuncia:  15731  15733


Titolo
SENT. 123/90 A. PENSIONI - PENSIONATO DELLO STATO - MATRIMONIO CONTRATTO DOPO IL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEL CONIUGE - CONDIZIONE - DURATA ALMENO BIENNALE DEL RAPPORTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
La norma che, in caso di matrimonio del pensionato statale ultrasessantacinquenne, subordina il trattamento di riversibilita' del coniuge alla durata almeno biennale del rapporto, e' irrazionale in quanto presuppone che il coniugio in eta' avanzata abbia normalmente fini abnormi o fraudolenti, laddove - nella societa' attuale - esso tende alla dimensione di rimedio alla solitudine individuale e fonte di reciproco conforto. E' percio' incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. (assorbita ogni altra censura) - l'art. 81, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte