Sentenza 123/1990 (ECLI:IT:COST:1990:123)
Massima numero 15731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 21/03/1990
Titolo
SENT. 123/90 B. PENSIONI - PENSIONATO DELLE CASSE PER I DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - MATRIMONIO CONTRATTO DOPO IL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEL CONIUGE - CONDIZIONE - DURATA ALMENO BIENNALE DEL RAPPORTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 123/90 B. PENSIONI - PENSIONATO DELLE CASSE PER I DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - MATRIMONIO CONTRATTO DOPO IL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEL CONIUGE - CONDIZIONE - DURATA ALMENO BIENNALE DEL RAPPORTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Poiche' le limitazioni alla riversibilita' delle pensioni non possono essere variamente rapportate a questo o quel sistema pensionistico dettato per i pubblici dipendenti, la declaratoria di incostituzionalita' concernente l'ipotesi di matrimonio contratto con pensionato statale ultrasessantacinquenne va estesa a quella di matrimonio con pensionato ultrasessantacinquenne degli enti locali, dichiarando d'ufficio - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'incostituzionalita' dell'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, limitatamente alle parole "sia durato almeno due anni". - v. massima precedente, nonche' S. nn. 15/1980 e 587/1988. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 219 del 1992.
Poiche' le limitazioni alla riversibilita' delle pensioni non possono essere variamente rapportate a questo o quel sistema pensionistico dettato per i pubblici dipendenti, la declaratoria di incostituzionalita' concernente l'ipotesi di matrimonio contratto con pensionato statale ultrasessantacinquenne va estesa a quella di matrimonio con pensionato ultrasessantacinquenne degli enti locali, dichiarando d'ufficio - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'incostituzionalita' dell'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, limitatamente alle parole "sia durato almeno due anni". - v. massima precedente, nonche' S. nn. 15/1980 e 587/1988. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 219 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27