Sentenza 123/1990 (ECLI:IT:COST:1990:123)
Massima numero 15733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  07/03/1990;  Decisione del  07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 21/03/1990
Massime associate alla pronuncia:  15729  15731


Titolo
SENT. 123/90 C. PENSIONI - PENSIONATO DEL FONDO DI QUIESCENZA PER IL PERSONALE DEL LOTTO - MATRIMONIO CONTRATTO DOPO IL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEL CONIUGE - CONDIZIONE - DURATA ALMENO BIENNALE DEL RAPPORTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.

Testo
Poiche' le limitazioni alla riversibilita' delle pensioni non possono essere variamente rapportate a questo o quel sistema pensionistico dettato per i pubblici dipendenti, la declaratoria di incostituzionalita' concernente l'ipotesi di matrimonio contratto con pensionato statale ultrasessantacinquenne va estesa a quella di matrimonio con pensionato ultrasessantacinquenne del fondo per il personale del lotto, dichiarando d'ufficio - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'incostituzionalita' dell'art. 10, comma settimo, della legge 6 agosto 1967, n. 699, limitatamente alle parole "e sia durato almeno due anni". - v. massima precedente, nonche' S. nn. 15/1980 e 587/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27