Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
27/04/2021; Decisione del
27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Obbligo di altezza minima interna dei locali destinati alla permanenza di persone pari a 2,40 metri - Violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Obbligo di altezza minima interna dei locali destinati alla permanenza di persone pari a 2,40 metri - Violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 che, con riferimento al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, impone l'obbligo di altezza minima interna dei locali destinati alla permanenza di persone pari a 2,40 metri. Nel fissare requisiti di altezza interna inferiori a quelli prescritti dal d.m. del 5 luglio 1975, la norma impugnata dal Governo contrasta con un principio fondamentale della materia del governo del territorio, vincolante per la legislazione regionale di dettaglio. L'inderogabilità dei requisiti di altezza minima risponde, infatti, a esigenze di tutela della salubrità degli ambienti e della salute delle persone che vi dimorano. (Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2021, n. 245 del 2018 e n. 256 del 1996).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 che, con riferimento al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, impone l'obbligo di altezza minima interna dei locali destinati alla permanenza di persone pari a 2,40 metri. Nel fissare requisiti di altezza interna inferiori a quelli prescritti dal d.m. del 5 luglio 1975, la norma impugnata dal Governo contrasta con un principio fondamentale della materia del governo del territorio, vincolante per la legislazione regionale di dettaglio. L'inderogabilità dei requisiti di altezza minima risponde, infatti, a esigenze di tutela della salubrità degli ambienti e della salute delle persone che vi dimorano. (Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2021, n. 245 del 2018 e n. 256 del 1996).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
24/12/2019
n. 30
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto ministeriale 05/07/1975
n.
art.