Sentenza 124/1990 (ECLI:IT:COST:1990:124)
Massima numero 15852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 21/03/1990
Titolo
SENT. 124/90 D. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CACCIA - UCCELLAGIONE - ESERCIZIO CON MEZZI NON SELETTIVI DA PARTE DI CHI SIA MUNITO DELLA RELATIVA LICENZA - POSSIBILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 124/90 D. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - CACCIA - UCCELLAGIONE - ESERCIZIO CON MEZZI NON SELETTIVI DA PARTE DI CHI SIA MUNITO DELLA RELATIVA LICENZA - POSSIBILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Al divieto assoluto di ogni forma di uccellagione - gia' sancito dalla legge-quadro sulla caccia n. 968 del 1977, e ribadito come contenuto di un obbligo internazionale dell'Italia dalla legge n. 503 del 1981 con cui e' stata ratificata la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 - deve uniformarsi la legislazione esclusiva delle regioni con autonomia speciale, e in particolare (le altre avendo gia' ottemperato) quella del Friuli-Venezia Giulia. Sono percio' incostituzionali - per violazione delle suddette norme, e, indirettamente, dell'art. 4 dello Statuto speciale - l'art. 1 della legge Reg. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17, nella parte in cui autorizza l'uccellagione praticata con appostamenti fissi, nonche' gli artt. 2 e 10 della medesima legge (i quali consentono l'uccellagione con mezzi non selettivi a chi sia munito della relativa licenza). - per la natura di riforma economico-sociale della legge-quadro sulla caccia, v. S. n. 1002/1988 (ed ivi richiami).
Al divieto assoluto di ogni forma di uccellagione - gia' sancito dalla legge-quadro sulla caccia n. 968 del 1977, e ribadito come contenuto di un obbligo internazionale dell'Italia dalla legge n. 503 del 1981 con cui e' stata ratificata la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 - deve uniformarsi la legislazione esclusiva delle regioni con autonomia speciale, e in particolare (le altre avendo gia' ottemperato) quella del Friuli-Venezia Giulia. Sono percio' incostituzionali - per violazione delle suddette norme, e, indirettamente, dell'art. 4 dello Statuto speciale - l'art. 1 della legge Reg. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17, nella parte in cui autorizza l'uccellagione praticata con appostamenti fissi, nonche' gli artt. 2 e 10 della medesima legge (i quali consentono l'uccellagione con mezzi non selettivi a chi sia munito della relativa licenza). - per la natura di riforma economico-sociale della legge-quadro sulla caccia, v. S. n. 1002/1988 (ed ivi richiami).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 27/12/1977
n. 968
art. 3
legge 05/08/1981
n. 503
art. 0