Sentenza 127/1990 (ECLI:IT:COST:1990:127)
Massima numero 15673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 21/03/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 127/90. SALUTE (TUTELA DELLA) - EMISSIONI INQUINANTI DI IMPIANTI INDUSTRIALI - CONTENIMENTO O RIDUZIONE - OBBLIGO DI UTILIZZAZIONE DELLA MIGLIORE TECNOLOGIA DISPONIBILE - CONDIZIONE - NON ECCESSIVITA' DEL COSTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 127/90. SALUTE (TUTELA DELLA) - EMISSIONI INQUINANTI DI IMPIANTI INDUSTRIALI - CONTENIMENTO O RIDUZIONE - OBBLIGO DI UTILIZZAZIONE DELLA MIGLIORE TECNOLOGIA DISPONIBILE - CONDIZIONE - NON ECCESSIVITA' DEL COSTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Il limite massimo di emissione inquinante consentito dalla legge non puo' mai superare quello assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilita' per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive, sicche' la norma che condiziona l'obbligo di utilizzare la migliore tecnologia disponibile al costo non eccessivo di essa deve intendersi riferita (conformemente alle Direttive CEE) al raggiungimento di livelli inferiori a quello di tolleranza; ove poi si tratti di piani di risanamento di zone particolarmente inquinate, potra' tenersi conto del costo della migliore tecnologia disponibile soltanto ai fini delle prescrizioni sui tempi e modi dell'adeguamento a livelli di emissione piu' rigorosi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 674 cod. pen., e 2, n. 7, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in riferimento agli artt. 32, comma primo, e 41, commi primo e secondo, Cost..
Il limite massimo di emissione inquinante consentito dalla legge non puo' mai superare quello assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilita' per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive, sicche' la norma che condiziona l'obbligo di utilizzare la migliore tecnologia disponibile al costo non eccessivo di essa deve intendersi riferita (conformemente alle Direttive CEE) al raggiungimento di livelli inferiori a quello di tolleranza; ove poi si tratti di piani di risanamento di zone particolarmente inquinate, potra' tenersi conto del costo della migliore tecnologia disponibile soltanto ai fini delle prescrizioni sui tempi e modi dell'adeguamento a livelli di emissione piu' rigorosi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 674 cod. pen., e 2, n. 7, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in riferimento agli artt. 32, comma primo, e 41, commi primo e secondo, Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 41
co. 1
Costituzione
art. 41
co. 2
Altri parametri e norme interposte