Sentenza 128/1990 (ECLI:IT:COST:1990:128)
Massima numero 16108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  07/03/1990;  Decisione del  07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 21/03/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 128/90. FIDEIUSSIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DOGANALI - SPEDIZIONIERE E IMPORTATORE PROPRIETARIO DELLE MERCI - OBBLIGO DEL FIDEIUSSORE DI AVVISARE PRIMA DEL PAGANENTO ANCHE IL CONDEBITORE ESTRANEO AL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE - LAMENTATA ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel caso di obbligati solidali, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente cio' che ha pagato e, per converso, entrambi i coobbligati solidali hanno il diritto di essere avvisati dal fideiussore prima del pagamento, anche se la fideiussione sia stata stipulata da uno solo dei coobbligati e l'altro non ne sia consapevole. Nei contratti di fideiussione doganale, secondo le norme ministeriali, e' considerato debitore principale sia il soggetto che stipula il contratto e paga il premio, ossia lo spedizioniere, sia il proprietario importatore delle merci, sicche' entrambi hanno diritto di essere avvisati dal fideiussore prima del pagamento dei diritti doganali (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1936 c.c. in relazione agli artt. 1951 c.c., 38 e 56 del d. P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che il condebitore estraneo al contratto di fideiussione (proprietario importatore) non sarebbe debitore principale e pertanto non avrebbe diritto di essere avvertito dal fideiussore prima del pagamento).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte