Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  27/04/2021;  Decisione del  27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43932  43933  43934  43935  43936  43937  43938  43939  43940  43942  43943  43944  43945  43946  43948


Titolo
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per uno dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.

Testo
Dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia di legislazione concorrente del governo del territorio - l'art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, restano assorbite le censure di violazione degli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo evocato con riferimento al contrasto con i princìpi fondamentali nella materia di legislazione concorrente della tutela della salute.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  24/12/2019  n. 30  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte