Ordinanza 129/1990 (ECLI:IT:COST:1990:129)
Massima numero 15175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 28/03/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 129/90. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - EFFETTI - DISCIPLINA CODICISTICA - DIVIETO DI DECIDERE, SE VI E' COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE, SULLA RELATIVA DOMANDA - INEFFICACIA DELLA SENTENZA NEI GIUDIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI - QUESTIONE SOLLEVATA IN PROCEDIMENTO GIA' IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'
ORD. 129/90. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - EFFETTI - DISCIPLINA CODICISTICA - DIVIETO DI DECIDERE, SE VI E' COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE, SULLA RELATIVA DOMANDA - INEFFICACIA DELLA SENTENZA NEI GIUDIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI - QUESTIONE SOLLEVATA IN PROCEDIMENTO GIA' IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'
Testo
Per quanto riguarda i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, la possibilita' di far luogo ad applicazione della pena su richiesta delle parti e' appositamente disciplinata dall'art. 248 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come dall'art. 247 dello stesso decreto e' appositamente disciplinata la possibilita' di far luogo negli stessi procedimenti a giudizio abbreviato. Pertanto, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica, non possono ricevere applicazione in tali procedimenti le norme degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, concernenti gli effetti della applicazione della pena su richiesta nei confronti della parte civile. (Manifesta inammissibilita' - in quanto prospettate in procedimento gia' in corso alla data suddetta - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost.). - S. n. 66/1990.
Per quanto riguarda i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, la possibilita' di far luogo ad applicazione della pena su richiesta delle parti e' appositamente disciplinata dall'art. 248 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come dall'art. 247 dello stesso decreto e' appositamente disciplinata la possibilita' di far luogo negli stessi procedimenti a giudizio abbreviato. Pertanto, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica, non possono ricevere applicazione in tali procedimenti le norme degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, concernenti gli effetti della applicazione della pena su richiesta nei confronti della parte civile. (Manifesta inammissibilita' - in quanto prospettate in procedimento gia' in corso alla data suddetta - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost.). - S. n. 66/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte