Ordinanza 130/1990 (ECLI:IT:COST:1990:130)
Massima numero 15173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  07/03/1990;  Decisione del  07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 28/03/1990
Massime associate alla pronuncia:  15174


Titolo
ORD. 130/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RIPROPOSIZIONE, NELLO STESSO GRADO DEL GIUDIZIO A QUO, DI ECCEZIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIVIETO - INAPPLICABILITA' SE IN SEGUITO A OGGETTIVE MODIFICHE DELL'ORDINAMENTO LA QUESTIONE RIPROPOSTA NON POSSA RITENERSI IDENTICA A QUELLA GIA' SOLLEVATA.

Testo
Allorquando la situazione dell'ordinamento risulti oggettivamente modificata a seguito di radicale mutamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, che abbia caducato il principio in base al quale era stata dichiarata una precedente inammissibilita', la questione sollevata non puo' ritenersi identica a quella gia' portata al suo esame. In tal caso, pertanto, non trova applicazione la disposizione dell'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui l'eccezione di legittimita' costituzionale puo' essere riproposta soltanto "all'inizio di ogni ulteriore grado del processo". (Principio affermato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, in riferimento all'art. 3 Cost., ritenuta dalla Corte ammissibile benche' gia' proposta in precedenza, nel corso dello stesso giudizio, dal Consiglio di Stato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte