Ordinanza 130/1990 (ECLI:IT:COST:1990:130)
Massima numero 15174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  07/03/1990;  Decisione del  07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 28/03/1990
Massime associate alla pronuncia:  15173


Titolo
ORD. 130/90 B. FORZE ARMATE - STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AEREONAUTICA - SOTTUFFICIALE CONDANNATO CON SENTENZA PENALE DEFINITIVA - AUTOMATICA PERDITA DEL GRADO - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
L'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, dispone la sostituzione dell'art. 166 cod. pen. - il cui nuovo primo comma estende alle pene accessorie la sospensione condizionale della pena - mentre l'art. 8 sopprime l'art. 69 del codice penale militare di pace, cosicche' tutte le pene accessorie militari sono soggette alla sospensione condizionale della pena concessa per la pena principale. A sua volta, l'art. 9 avverte che "il pubblico dipendente non puo' essere destituito di diritto a seguito di condanna penale", e percio' abroga ogni contraria disposizione di legge, dettando norme per l'inizio del procedimento disciplinare. (Restituzione degli atti al giudice a quo, per un nuovo esame, alla luce delle suddette disposizioni, della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 60 legge 31 luglio 1954, n. 599 (stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica)).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte