Ordinanza 131/1990 (ECLI:IT:COST:1990:131)
Massima numero 15166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 28/03/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 131/90. PROCESSO PENALE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO CHE ABBANDONA LA DIFESA - SANZIONI DISCIPLINARI - COMPETENZA DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA PRESSO LA CORTE D'APPELLO - RESTITUZIONE ATTI PER IUS SUPERVENIENS.
ORD. 131/90. PROCESSO PENALE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO CHE ABBANDONA LA DIFESA - SANZIONI DISCIPLINARI - COMPETENZA DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA PRESSO LA CORTE D'APPELLO - RESTITUZIONE ATTI PER IUS SUPERVENIENS.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinche' procedano ad un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, il cui art. 105 attribuisce al Consiglio dell'ordine forense la esclusiva competenza per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono di difesa o al rifiuto di difesa d'ufficio.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinche' procedano ad un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, il cui art. 105 attribuisce al Consiglio dell'ordine forense la esclusiva competenza per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono di difesa o al rifiuto di difesa d'ufficio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte