Ordinanza 132/1990 (ECLI:IT:COST:1990:132)
Massima numero 15157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 28/03/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 132/90. DOGANA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI A MOTORE - INOSSERVANZA DEL LIMITE DI SEI MESI - CONFIGURABILITA' DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DOGANALE - IRRILEVANZA DEL FATTO CHE SI TRATTI O MENO DI CITTADINI COMUNITARI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - QUESTIONE CONCERNENTE I RAPPORTI TRA DIRITTO INTERNO E DIRITTO COMUNITARIO - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 132/90. DOGANA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI A MOTORE - INOSSERVANZA DEL LIMITE DI SEI MESI - CONFIGURABILITA' DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DOGANALE - IRRILEVANZA DEL FATTO CHE SI TRATTI O MENO DI CITTADINI COMUNITARI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - QUESTIONE CONCERNENTE I RAPPORTI TRA DIRITTO INTERNO E DIRITTO COMUNITARIO - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale il settore dei rapporti fra diritto interno e diritto comunitario e' sottratto alla competenza della Corte, salvo che si tratti della legge di esecuzione del Trattato di Roma in riferimento ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, ovvero di leggi statali che si assumono costituzionalmente illegittime in quanto dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi. E poiche', nel caso di specie, le norme denunciate non appaiono dirette a impedire o pregiudicare l'osservanza del Trattato ed esistendo peraltro una decisione della Corte di Giustizia della Comunita' europea che ha giudicato sulla compatibilita' di fattispecie e norme identiche a quelle in esame, compete esclusivamente al giudice a quo di accertare, sulla base di tale statuizione interpretativa della Corte di Giustizia, la compatibilita' o meno delle norme interne con il diritto comunitario. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della l. 27 ottobre 1957, n. 1163 e dell'art. 216 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sollevata in riferimento all'art. 11 Cost.). - S. nn. 183/1973, 170/1984, 113/1985 e 389/1989.
Per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale il settore dei rapporti fra diritto interno e diritto comunitario e' sottratto alla competenza della Corte, salvo che si tratti della legge di esecuzione del Trattato di Roma in riferimento ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, ovvero di leggi statali che si assumono costituzionalmente illegittime in quanto dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi. E poiche', nel caso di specie, le norme denunciate non appaiono dirette a impedire o pregiudicare l'osservanza del Trattato ed esistendo peraltro una decisione della Corte di Giustizia della Comunita' europea che ha giudicato sulla compatibilita' di fattispecie e norme identiche a quelle in esame, compete esclusivamente al giudice a quo di accertare, sulla base di tale statuizione interpretativa della Corte di Giustizia, la compatibilita' o meno delle norme interne con il diritto comunitario. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della l. 27 ottobre 1957, n. 1163 e dell'art. 216 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sollevata in riferimento all'art. 11 Cost.). - S. nn. 183/1973, 170/1984, 113/1985 e 389/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte