Ordinanza 135/1990 (ECLI:IT:COST:1990:135)
Massima numero 16653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 28/03/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 135/90. SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA - NOMINA A GUARDIA GIURATA (APPROVAZIONE DELLA) - REVOCA OBBLIGATORIA IN CASO DI CONDANNA PER DELITTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
ORD. 135/90. SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA - NOMINA A GUARDIA GIURATA (APPROVAZIONE DELLA) - REVOCA OBBLIGATORIA IN CASO DI CONDANNA PER DELITTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua del mutato quadro di riferimento normativo costituito dalla l. 7 febbraio 1990 n. 19, che all'art. 4, sostitutivo dell'art. 166 del codice penale, espressamente dispone che "la condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorative".
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua del mutato quadro di riferimento normativo costituito dalla l. 7 febbraio 1990 n. 19, che all'art. 4, sostitutivo dell'art. 166 del codice penale, espressamente dispone che "la condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorative".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte