Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
27/04/2021; Decisione del
27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Parametri e modalità di aeroilluminazione e di assicurazione dell'altezza minima interna dei locali destinati alla permanenza di persone - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del diritto alla salute e dei principi fondamentali nelle materie della tutela della salute e del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Parametri e modalità di aeroilluminazione e di assicurazione dell'altezza minima interna dei locali destinati alla permanenza di persone - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del diritto alla salute e dei principi fondamentali nelle materie della tutela della salute e del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 che, con riferimento al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, consente di assicurare il rispetto dei parametri di aeroilluminazione e dell'altezza minima interna anche mediante opere edilizie che interessano i prospetti del fabbricato oppure mediante l'installazione di impianti e di attrezzature tecnologiche. Quanto all'altezza minima interna, i requisiti sono - alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, secondo periodo, della medesima legge reg. impugnata - quelli imposti dalla normativa statale, che vi derogava. Inoltre, con riguardo ai parametri di aeroilluminazione, non sussiste la deroga all'art. 5 del d.m. 5 luglio 1975, che impone per tutti i locali degli alloggi una illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e detta anche una disciplina di dettaglio sull'ampiezza delle finestre e sul fattore luce diurna da garantire.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 che, con riferimento al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, consente di assicurare il rispetto dei parametri di aeroilluminazione e dell'altezza minima interna anche mediante opere edilizie che interessano i prospetti del fabbricato oppure mediante l'installazione di impianti e di attrezzature tecnologiche. Quanto all'altezza minima interna, i requisiti sono - alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, secondo periodo, della medesima legge reg. impugnata - quelli imposti dalla normativa statale, che vi derogava. Inoltre, con riguardo ai parametri di aeroilluminazione, non sussiste la deroga all'art. 5 del d.m. 5 luglio 1975, che impone per tutti i locali degli alloggi una illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e detta anche una disciplina di dettaglio sull'ampiezza delle finestre e sul fattore luce diurna da garantire.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
24/12/2019
n. 30
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto ministeriale 05/07/1975
n.
art. 5