Sentenza 139/1990 (ECLI:IT:COST:1990:139)
Massima numero 16327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Titolo
SENT. 139/90 A. STATISTICA - ISTITUZIONE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - PREVISIONE DI UFFICI REGIONALI DA PARTE DI LEGGE STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 139/90 A. STATISTICA - ISTITUZIONE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - PREVISIONE DI UFFICI REGIONALI DA PARTE DI LEGGE STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'istituzione di un sistema statistico integrato e interconnesso su base nazionale costituisce un rilevante interesse di tutta la comunita' statale, strettamente legato, peraltro, a obblighi internazionali e comunitari, avente i caratteri della infrazionabilita' e della imperativita'. E', pertanto, legittimo il vincolo imposto all'autonomia regionale (o provinciale) dall'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, che, nell'ambito di una normativa a tal fine indirizzata, impone alle regioni e alle province autonome l'istituzione di un ufficio di statistica nell'ambito delle loro amministrazioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata, con riferimento agli artt. 4, 5, 8, 9 e 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione, oltreche' agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972 n. 118).
L'istituzione di un sistema statistico integrato e interconnesso su base nazionale costituisce un rilevante interesse di tutta la comunita' statale, strettamente legato, peraltro, a obblighi internazionali e comunitari, avente i caratteri della infrazionabilita' e della imperativita'. E', pertanto, legittimo il vincolo imposto all'autonomia regionale (o provinciale) dall'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, che, nell'ambito di una normativa a tal fine indirizzata, impone alle regioni e alle province autonome l'istituzione di un ufficio di statistica nell'ambito delle loro amministrazioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata, con riferimento agli artt. 4, 5, 8, 9 e 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione, oltreche' agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972 n. 118).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1972
n. 118
art. 13
legge 11/03/1972
n. 118
art. 14
legge 11/03/1972
n. 118
art. 15
legge 11/03/1972
n. 118
art. 16