Sentenza 139/1990 (ECLI:IT:COST:1990:139)
Massima numero 16330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Titolo
SENT. 139/90 C. STATISTICA - ISTITUZIONE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - PREVISIONE DA PARTE DI LEGGE STATALE DI UFFICI STATISTICI PRESSO U.S.L., CAMERE DI COMMERCIO E COMUNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 139/90 C. STATISTICA - ISTITUZIONE DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - PREVISIONE DA PARTE DI LEGGE STATALE DI UFFICI STATISTICI PRESSO U.S.L., CAMERE DI COMMERCIO E COMUNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Nel quadro del sistema statistico nazionale istituito dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, il vincolo imposto dall'art. 3, terzo comma, alle U.S.L., alle camere di commercio e ai comuni con piu' di centomila abitanti, relativo alla creazione di un ufficio di statistica da porre al servizio del funzionamento del Sistema statistico nazionale, risulta giustificato sotto il profilo della legittimita' costituzionale in quanto e' strettamente strumentale all'interesse nazionale sotteso all'istituzione e al funzionamento di un sistema statistico integrato su base nazionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 4, nn. 7 e 8, 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione).
Nel quadro del sistema statistico nazionale istituito dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, il vincolo imposto dall'art. 3, terzo comma, alle U.S.L., alle camere di commercio e ai comuni con piu' di centomila abitanti, relativo alla creazione di un ufficio di statistica da porre al servizio del funzionamento del Sistema statistico nazionale, risulta giustificato sotto il profilo della legittimita' costituzionale in quanto e' strettamente strumentale all'interesse nazionale sotteso all'istituzione e al funzionamento di un sistema statistico integrato su base nazionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 4, nn. 7 e 8, 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte