Sentenza 139/1990 (ECLI:IT:COST:1990:139)
Massima numero 16331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Titolo
SENT. 139/90 D. STATISTICA - UFFICI DI STATISTICA PRESSO LE PREFETTURE - POTERE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' STATISTICHE DI INTERESSE NAZIONALE SVOLTE DA UFFICI OPERANTI IN AMBITO PROVINCIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 139/90 D. STATISTICA - UFFICI DI STATISTICA PRESSO LE PREFETTURE - POTERE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' STATISTICHE DI INTERESSE NAZIONALE SVOLTE DA UFFICI OPERANTI IN AMBITO PROVINCIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I poteri attribuiti dall'art. 3, quarto comma, del decreto legislativo n. 322 del 1989 alle prefetture per il coordinamento in ambito provinciale delle attivita' statistiche svolte dagli uffici regionali, provinciali, comunali e di altri enti locali individuati dall'ISTAT, non ledono competenze regionali - e sono, pertanto, costituzionalmente legittimi - in quanto detti poteri non hanno ad oggetto attivita' statistiche proprie delle regioni bensi' attivita' statistiche di interesse nazionale svolte dagli enti predetti in ragione del loro utilizzo da parte dell'ISTAT nell'ambito del Sistema statistico nazionale. Ne', per la stessa ragione, puo' ravvisarsi un motivo di illegittimita', per violazione del principio di cooperazione, nella mancata previsione di procedure atte a consentire l'intervento delle regioni in sede di determinazione delle misure di coordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, quarto comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).
I poteri attribuiti dall'art. 3, quarto comma, del decreto legislativo n. 322 del 1989 alle prefetture per il coordinamento in ambito provinciale delle attivita' statistiche svolte dagli uffici regionali, provinciali, comunali e di altri enti locali individuati dall'ISTAT, non ledono competenze regionali - e sono, pertanto, costituzionalmente legittimi - in quanto detti poteri non hanno ad oggetto attivita' statistiche proprie delle regioni bensi' attivita' statistiche di interesse nazionale svolte dagli enti predetti in ragione del loro utilizzo da parte dell'ISTAT nell'ambito del Sistema statistico nazionale. Ne', per la stessa ragione, puo' ravvisarsi un motivo di illegittimita', per violazione del principio di cooperazione, nella mancata previsione di procedure atte a consentire l'intervento delle regioni in sede di determinazione delle misure di coordinamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, quarto comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte