Sentenza 139/1990 (ECLI:IT:COST:1990:139)
Massima numero 16332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  07/03/1990;  Decisione del  07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Massime associate alla pronuncia:  16327  16329  16330  16331  16333  16339  16340  16341  16342  16343  16344


Titolo
SENT. 139/90 E. STATISTICA - UFFICI OPERANTI IN AMBITO REGIONALE E SVOLGENTI ATTIVITA' STATISTICHE DI INTERESSE NAZIONALE - POTERE DI INDIRIZZO RISERVATO AL COMITATO DI COORDINAMENTO DELL'ISTAT ANZICHE' ALLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Gli uffici regionali, provinciali, comunali o di altri enti locali di cui si avvale l'ISTAT per lo svolgimento di attivita' statistiche di interesse nazionale, sono legittimamente assoggettati agli indirizzi deliberati dal Comitato di coordinamento dell'ISTAT, anziche' a quelli della regione, in quanto trattasi di uffici inseriti nel Sistema statistico nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, quinto comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte