Sentenza 139/1990 (ECLI:IT:COST:1990:139)
Massima numero 16333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Titolo
SENT. 139/90 F. STATISTICA - UFFICI STATISTICI IN AMBITO REGIONALE - POTERE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ISTAT - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 139/90 F. STATISTICA - UFFICI STATISTICI IN AMBITO REGIONALE - POTERE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ISTAT - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non viola l'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni, l'art. 21, lettera c), del decreto legislativo n. 322 del 1989 che, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, attribuisce all'ISTAT poteri di indirizzo e coordinamento, nei confronti di uffici delle regioni, delle province, dei comuni, delle U.S.L. e delle camere di commercio, aventi ad oggetto i criteri organizzativi e la funzionalita' degli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale. La disposizione, infatti, non pertiene all'organizzazione amministrativa o alla distribuzione del personale negli uffici - materie, queste, riservate alla competenza regionale - bensi' si riferisce al cosiddetto indirizzo e coordinamento tecnico avente ad oggetto i criteri per l'organizzazione tecnica del lavoro statistico, vale a dire i criteri che presiedono alla scelta e alla modalita' di applicazione delle metodologie statistiche, nonche' i criteri volti a rendere tale applicazione piu' efficiente e produttiva. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalle province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, nonche' agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972 n. 118; della questione di legittimita' cosituzionale dello stesso art. 21, lettera c), in combinato disposto con l'art. 17, sesto comma, e 15, primo comma, del medesimo decreto legislativo, sollevata dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; della questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 21, lettera c), in combinato disposto con l'art. 3, quinto comma, e 17, sesto comma, del medesimo decreto legislativo, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 4, nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, nonche' agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972 n. 118).
Non viola l'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni, l'art. 21, lettera c), del decreto legislativo n. 322 del 1989 che, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, attribuisce all'ISTAT poteri di indirizzo e coordinamento, nei confronti di uffici delle regioni, delle province, dei comuni, delle U.S.L. e delle camere di commercio, aventi ad oggetto i criteri organizzativi e la funzionalita' degli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale. La disposizione, infatti, non pertiene all'organizzazione amministrativa o alla distribuzione del personale negli uffici - materie, queste, riservate alla competenza regionale - bensi' si riferisce al cosiddetto indirizzo e coordinamento tecnico avente ad oggetto i criteri per l'organizzazione tecnica del lavoro statistico, vale a dire i criteri che presiedono alla scelta e alla modalita' di applicazione delle metodologie statistiche, nonche' i criteri volti a rendere tale applicazione piu' efficiente e produttiva. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalle province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, nonche' agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972 n. 118; della questione di legittimita' cosituzionale dello stesso art. 21, lettera c), in combinato disposto con l'art. 17, sesto comma, e 15, primo comma, del medesimo decreto legislativo, sollevata dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; della questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 21, lettera c), in combinato disposto con l'art. 3, quinto comma, e 17, sesto comma, del medesimo decreto legislativo, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 4, nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, nonche' agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972 n. 118).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1972
n. 118
art. 13
legge 11/03/1972
n. 118
art. 14
legge 11/03/1972
n. 118
art. 15
legge 11/03/1972
n. 118
art. 16