Sentenza 139/1990 (ECLI:IT:COST:1990:139)
Massima numero 16339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Titolo
SENT. 139/90 G. STATISTICA - SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - UFFICI IN AMBITO REGIONALE - POTERI DELL'ISTAT - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 139/90 G. STATISTICA - SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - UFFICI IN AMBITO REGIONALE - POTERI DELL'ISTAT - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 21, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 322 del 1989, che attribuisce all'ISTAT un potere di indirizzo e coordinamento, nei confronti di uffici regionali, comunali, provinciali e di altri enti locali, avente ad oggetto gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale e le iniziative per l'attuazione del predetto programma, non configura una funzione di indirizzo e coordinamento anomala e contrastante con i requisiti di costituzionalita' propri della funzione. L'art. 21, infatti, non concerne l'indirizzo e coordinamento politico-amministrativo che il legislatore statale o il Governo possono esercitare, entro determinati limiti, nei confronti delle regioni, ma riguarda, piuttosto, i poteri di direttiva e di indirizzo tecnici di cui e' titolare l'ISTAT. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 21, lettere a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).
L'art. 21, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 322 del 1989, che attribuisce all'ISTAT un potere di indirizzo e coordinamento, nei confronti di uffici regionali, comunali, provinciali e di altri enti locali, avente ad oggetto gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale e le iniziative per l'attuazione del predetto programma, non configura una funzione di indirizzo e coordinamento anomala e contrastante con i requisiti di costituzionalita' propri della funzione. L'art. 21, infatti, non concerne l'indirizzo e coordinamento politico-amministrativo che il legislatore statale o il Governo possono esercitare, entro determinati limiti, nei confronti delle regioni, ma riguarda, piuttosto, i poteri di direttiva e di indirizzo tecnici di cui e' titolare l'ISTAT. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 21, lettere a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte