Sentenza 139/1990 (ECLI:IT:COST:1990:139)
Massima numero 16340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  07/03/1990;  Decisione del  07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Massime associate alla pronuncia:  16327  16329  16330  16331  16332  16333  16339  16341  16342  16343  16344


Titolo
SENT. 139/90 H. STATISTICA - SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - VIGILANZA DELL'ISTAT SUGLI UFFICI REGIONALI DI STATISTICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non lede l'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni, la disposizione che assoggetta gli uffici regionali di statistica alla valutazione, da parte dell'ISTAT, dell'adeguatezza dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale. I poteri attribuiti all'ISTAT - strettamente legati al potere dello stesso istituto di predisporre il programma statistico nazionale - hanno, infatti, un mero contenuto di vigilanza e di conoscenza e non comportano, di per se', alcun intervento attivo atto a indurre un mutamento nell'ordinaria ripartizione delle competenze fra Stato e regioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte