Sentenza 139/1990 (ECLI:IT:COST:1990:139)
Massima numero 16341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Titolo
SENT. 139/90 I. STATISTICA - SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - ISTITUZIONE E RIORGANIZZAZIONE DI UFFICI STATISTICI - DIRETTIVE POLITICO-AMMINISTRATIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 139/90 I. STATISTICA - SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - ISTITUZIONE E RIORGANIZZAZIONE DI UFFICI STATISTICI - DIRETTIVE POLITICO-AMMINISTRATIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 26, primo comma, del decreto legislativo n. 322 del 1989, nella parte in cui dispone che le amministrazioni e gli enti inseriti nel Sistema statistico nazionale provvedono, anche sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o alla istituzione degli uffici di statistica, si riferisce ai soli uffici di statistica appartenenti alle amministrazioni statali, dal momento che solo essi sono sottoponibili ai poteri politico-amministrativi di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'art. 26 ridetto, pertanto, e' estraneo alla tematica della funzione governativa di indirizzo e coordinamento e, in ogni caso, non e' lesivo delle attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli uffici appartenenti agli enti sottoposti alle proprie competenze. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 8, 9 e 16, e 4 nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, anche in relazione agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972 n. 118).
L'art. 26, primo comma, del decreto legislativo n. 322 del 1989, nella parte in cui dispone che le amministrazioni e gli enti inseriti nel Sistema statistico nazionale provvedono, anche sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o alla istituzione degli uffici di statistica, si riferisce ai soli uffici di statistica appartenenti alle amministrazioni statali, dal momento che solo essi sono sottoponibili ai poteri politico-amministrativi di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'art. 26 ridetto, pertanto, e' estraneo alla tematica della funzione governativa di indirizzo e coordinamento e, in ogni caso, non e' lesivo delle attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli uffici appartenenti agli enti sottoposti alle proprie competenze. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 8, 9 e 16, e 4 nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, anche in relazione agli artt. 13, 14, 15 e 16 della legge 11 marzo 1972 n. 118).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1972
n. 118
art. 13
legge 11/03/1972
n. 118
art. 14
legge 11/03/1972
n. 118
art. 15
legge 11/03/1972
n. 118
art. 16