Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  27/04/2021;  Decisione del  27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43932  43933  43934  43935  43936  43937  43938  43939  43940  43941  43942  43944  43945  43946  43948


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta modifica della normativa impugnata - Possibile applicazione di essa medio tempore - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella sua versione originaria. La vigenza della norma per un apprezzabile arco di tempo - dal 15 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020, data di entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge reg. Liguria n. 1 del 2020 - non avvalora la sua mancata applicazione. Peraltro, nel regolare l'ambito di applicazione della nuova normativa, le previsioni impugnate producono effetti immediati e la parte resistente non ha allegato elementi circostanziati a sostegno della mancata applicazione nel periodo, non trascurabile, di vigenza.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  24/12/2019  n. 30  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte