Regioni (competenza residuale) - Ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni - Riconduzione al suo interno della disciplina sulle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego regionale - Necessità, per quanto concerne le relative graduatorie, di osservare i limiti costituzionali, con specifica attenzione ai principi di imparzialità e buon andamento e all'aggiornamento professionale, specie in caso di estensione temporale della loro efficacia al fine di eventuali scorrimenti, da intendere ormai quale alternativa all'indizione di nuovi concorsi - Riconduzione alla competenza esclusiva statale, di converso, dei soli profili privatizzati del rapporto di lavoro già instaurato, con esclusione di quelli pubblicistico-organizzativi, e dei concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale su disposizione della Regione autonoma Sardegna che stabilisce la proroga, fino al 31 dicembre 2026, dell'efficacia della graduatoria del concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi, di categoria C, approvata con delibera del direttore generale dell'AREUS il 4 aprile 2023). (Classif. 218007).
Alla competenza esclusiva statale appartengono, da un lato, l’impiego pubblico regionale, ma solo per i profili privatizzati del rapporto di lavoro già instaurato, che sono da ricondurre all’ordinamento civile e, dall’altro lato, la disciplina sui concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali, riferibile all’art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. Di converso, i profili pubblicistico-organizzativi – indissolubilmente connessi con l’attuazione dei princìpi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost. e sottratti all’incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni – e, pertanto, anche la regolamentazione delle procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso all’impiego regionale e alle relative graduatorie, rientrano nella competenza legislativa residuale delle regioni dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa regionale, da esercitarsi nel rispetto dei limiti costituzionali e, in particolare, del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, nonché, quanto ai limiti temporali di efficacia delle graduatorie, a eventuali proroghe e a scorrimenti – oggetto di evoluzione, da strumento eccezionale a soluzione alternativa all’indizione di nuovi concorsi – anche dell’esigenza pressante dell’aggiornamento professionale. (Precedenti: S. 267/2022 - mass. 45256; S. 273/2020 - mass. 43073; S. 77/2020 - mass. 42527; S. 241/2018 - mass. 40601; S. 191/2017 - mass. 41906; S. 251/2016 - mass. 39229; S. 3/2013 - mass. 36871; S. 149/2012; S. 63/2012; S. 339/2011 - mass. 36013; S. 77/2011 - mass. 35462; S. 233/2006 - mass. 30486, 30490, 30492; S. 380/2004 - mass. 28916; S. 2/2004).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo e quarto comma, Cost., dell’art. 9, comma 19, lett. b, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2025, nella parte in cui proroga, fino al 31 dicembre 2026, l’efficacia della graduatoria del concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi, di categoria C, approvata con delibera del direttore generale dell’AREUS il 4 aprile 2023. La proroga non è così lontana, nel tempo, dalla selezione che vi ha dato luogo, sì da far ritenere che sia mutato il contenuto professionale delle mansioni del profilo che si intende acquisire, o da pregiudicare l’esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono all’impiego nell’AREUS; piuttosto, consente alla Regione autonoma Sardegna di rimediare tempestivamente, senza ulteriori oneri connessi all’espletamento di nuove procedure concorsuali, alle proprie carenze di risorse umane, assumendo personale dotato di adeguata professionalità in modo da soddisfare le esigenze legate all’emergenza sanitaria, fronteggiando criticità strutturali e disfunzioni con il supporto amministrativo necessario per l’erogazione di prestazioni corrispondenti a congrui standard di qualità e livelli essenziali di assistenza uniformi – in un ambito, quale la tutela della salute e dell’organizzazione amministrativa regionale, riservato alla sua sfera di autonomia. Neppure è violato il principio del pubblico concorso, in quanto la sussistenza stessa della graduatoria, peraltro piuttosto recente, presuppone che siano state previamente svolte le ordinarie procedure selettive finalizzate a individuare i soggetti più qualificati per ricoprire i posti vacanti). (Precedenti: S. 184/2025; S. 177/2025 - mass. 47095).