Giudizio costituzionale – Sopravvenienze nel giudizio principale – Cessazione della materia del contendere – Condizioni – Concezione originaria basata sulla mera adozione di nuove norme – Evoluzione verso la ricostruzione attuale, giunta a richiedere il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e la mancata applicazione medio tempore delle norme intervenute. (Classif. 111012).
La cessazione della materia del contendere, originariamente intesa non come una pronuncia di estinzione del giudizio, ma concernente il suo oggetto – e la cui adozione doveva necessariamente conseguire alla sopravvenuta abrogazione o modifica delle norme oggetto di scrutinio, in considerazione del venir meno dell’interesse a contestarne la legittimità costituzionale – è stata successivamente ancorata, in modo più rigoroso, al carattere satisfattivo dello ius superveniens, coerentemente con l’accezione dell’istituto accolta nell’ambito del processo amministrativo; allo stato dell’arte, nei giudizi in via principale, essa sopravviene solo allorché le sopravvenienze dispieghino effetti pienamente satisfattivi delle pretese avanzate col ricorso e, medio tempore, la norma impugnata non abbia avuto alcuna applicazione. (Precedenti: S. 197/2024 - mass. 46601; S. 195/2024 - mass. 46552, 45561; S. 222/2022 - mass. 45096; S. 44/2014 - mass. 37727, 37729, 37731, 37733, 37738; S. 25/2020 - mass. 42258; S. 16/2020 - mass. 41459; S. 272/2005 - mass. 29550, 29558, 29576; O. 96/2023 - mass. 45499; O. 118/2010 - mass. 34494; O. 117/2010 - mass. 34493; S. 350/2000; S. 482/1995; S. 294/1986; S. 40/1972 - mass. 5964; S. 37/1983 - mass. 9662; S. 74/1960 - mass. 1152).