Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Tariffe incentivanti – Novella volta a rimodularle in senso peggiorativo, con contestuale deroga a favore di enti locali o scuole – Applicabilità della deroga anche agli impianti di società in house costituite da enti locali – Omessa previsione – Denunciata lesione dei principi di eguaglianza, per i profili della irragionevolezza e della disparità di trattamento, e buon andamento dell’amministrazione – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 094007).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 22-bis del d.l. n. 133 del 2014, come conv., nella parte in cui prevede, in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, l’inapplicabilità della disciplina della rimodulazione della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall’art. 26, commi da 3 a 6, del d.l. n. 91 del 2014, come conv. (vale a dire, in concreto, omettendo di disporre la deroga dello cd. “spalmaincentivi”, prevista per gli enti locali o le scuole, anche in favore delle società in house costituite dagli enti locali). La disposizione censurata, nel bilanciare gli opposti interessi in gioco del supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile e della maggiore sostenibilità dei costi a carico degli utenti finali, non genera alcuna disparità di trattamento, in quanto le società in house e gli enti locali integrano due fattispecie non omogenee e non comparabili: le prime non sono annoverabili tra le pp. aa., né la scelta dell’ente locale di optare per tale modulo organizzativo può mutarne la personalità giuridica in senso privatistico, con la conseguenza che a tali società non può applicarsi tout court la disciplina pubblicistica della deroga. Neppure è ravvisabile un’irragionevolezza intrinseca, poiché enti locali e scuole sarebbero particolarmente esposti, per le caratteristiche strutturali e la rigidità dei bilanci, a effetti finanziari di senso negativo, causati dalla rimodulazione in peius degli incentivi; di converso, la scelta del legislatore, comunque tenuto all’osservanza dei vincoli in materia di concorrenza e aiuti di Stato, di considerare le società in house alla stregua di operatori economici comuni, si fonda sulla loro capacità di sopportare fisiologicamente sia i rischi di impresa, sia un’eventuale riduzione dei ricavi, in ragione della loro struttura e del loro operare, entro i limiti normativamente stabiliti, all’interno del mercato. Quanto agli investimenti specificamente connessi alla realizzazione e alla gestione degli impianti fotovoltaici, essi appaiono salvaguardati dalla gradualità della rimodulazione, dalle varietà delle opzioni previste e dalle misure compensative, che riducono sensibilmente gli effetti finanziari negativi e tengono ferma l’equa remunerazione. Non è frustrato, infine, nemmeno il principio del buon andamento, in quanto la rimodulazione degli incentivi non va a incidere sul momento genetico dell’in house, ma su quello, successivo, dello svolgimento della relativa attività, la quale, essendo durevole, non può rimanere del tutto impermeabile alle variabili connesse al fluire del tempo. (Precedenti: S. 16/2017 - mass. 39246, - mass. 39247, - mass. 39248, - mass. 39249).