Processo tributario - In genere - Incidenza della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario - Efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi - Denunciata violazione del principio di eguaglianza tributaria - Non fondatezza della questione. (Classif. 201001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. 3, nonché dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 13, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che dispone l’efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. Il confronto della disposizione censurata con l’art. 652 cod. proc. pen. – per cui le sentenze di assoluzione relative a reati non tributari hanno efficacia di giudicato per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato, o nell’interesse dello stesso, solo se questo si è costituito come parte civile, o sia stato posto in condizione di farlo – non fa emergere un’arbitraria violazione del principio di eguaglianza. Risulta infatti chiara la diversità di prospettiva dell’uno e dell’altro ambito di applicazione delle disposizioni poste a confronto: mentre, nel caso di cui all’art. 652 cod. proc. pen., la scelta del legislatore è volta a garantire il diritto del danneggiato a non essere pregiudicato da un accertamento compiuto in un processo di cui non è stato parte, nel caso della disposizione censurata – la quale, avendo natura processuale, consente al legislatore un’ampia discrezionalità in materia, nei soli limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate – viene invece in rilievo non già un diritto individuale, bensì l’interesse generale all’assolvimento del dovere tributario. (Precedenti: S. 230/2022 - mass. 45149; S. 74/2022 - mass. 44756; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 58/2020 - mass. 42158).