Legge – Legge penale – Principio di retroattività della lex mitior – Fondamento interno (art. 3 Cost.) e internazionale (tra cui art. 7 CEDU) – Ratio – Tendenziale equiparazione del trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla loro commissione prima o dopo la legge più favorevole nonché diritto dell’imputato a essere punito in base all’apprezzamento attuale dell’ordinamento – Possibili deroghe – Limiti – Necessaria ragionevolezza – Riconducibilità del medesimo principio, inoltre, all’art. 25 Cost. – Esclusione. (Classif. 141009).
Il principio di retroattività della legge più favorevole in materia penale ha un duplice, e concorrente, fondamento: uno, di matrice domestica, riconducibile al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nel cui alveo confluivano, prima delle sentenze “gemelle” n. 348 e n. 349 del 2007, anche gli obblighi internazionali derivanti dagli artt. 15, comma 1, PIDCP e 49, par. 1, CDFUE, quali criteri interpretativi delle garanzie costituzionali; e l’altro – di origine internazionale, ma avente ora ingresso nell’ordinamento attraverso l’art. 117, primo comma, Cost. – riconducibile all’art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo nonché alle citate norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l’Italia. Tale principio è, invece, estraneo alla sfera di tutela dell’art. 25, secondo comma, Cost., il quale sancisce il distinto principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, finalizzato a tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall’inflizione di una sanzione penale per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto. (Precedenti: S. 176/2024 - mass. 46435; S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 394/2006 - mass. 46435; S. 393/2006 - mass. 30799; S. 349/2007 - mass. 31727; S. 348/2007 - mass. 31715; S. 15/1996).
Il principio di eguaglianza, quale fondamento del principio di retroattività della lex mitior impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice, giacché non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere (o per il quale è prevista una pena più lieve). Lo stesso principio sottende, inoltre, il diritto dell’autore del reato a essere giudicato, e se del caso punito, in base all’apprezzamento attuale dell’ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato che, a sua volta, richiama la garanzia della proporzione del quantum e dell’an della reazione sanzionatoria rispetto al reato, secondo la valutazione del legislatore e, pertanto, della comunità politica che si esprime attraverso la legge, nel momento in cui la pena viene concretamente irrogata. (Precedenti: S. 176/2024 - mass. 46435; S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019; S. 236/2011 - mass. 35793; S. 394/2006 - mass. 30804)
Il principio di retroattività della lex mitior in materia penale non è assoluto e può subire deroghe da parte del legislatore, purché esse superino un vaglio positivo di ragionevolezza, in quanto si rivelino proporzionate alle esigenze di tutela di controinteressi essi stessi dotati di rango costituzionale. (Precedenti: S. 176/2024 - mass. 46435; S. 278/2020; S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 236/2011 - mass. 35793).