Cittadinanza – In genere – Acquisizione della cittadinanza italiana – Criterio della discendenza (iure sanguinis) – Sua limitazione, in base alla legislazione vigente – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, stante l’alterazione della nozione di popolo, con incisione sull’esercizio della sovranità popolare, nonché violazione degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all'Unione europea – Richiesta di intervento manipolativo e di sistema nonché mancata individuazione della norma internazionale interposta – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 048001).
Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di un intervento manipolativo e di sistema nonché per mancata individuazione della norma internazionale interposta, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Bologna, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale di Milano, sez. dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, dal Tribunale di Roma, sez. diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale di Firenze, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest’ultimo sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo agli artt. 9 TUE e 20 TFUE – dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91 del 1992 che, nel disciplinare l’acquisto iure sanguinis della cittadinanza da parte di discendenti di cittadini italiani, associa automaticamente il meccanismo acquisitivo della cittadinanza allo status filiationis non prevedendo alcun limite. I rimettenti – chiamati ad applicare la disciplina censurata a ricorrenti che sono discendenti di cittadini/e italiani, ma sono nati all’estero, ivi residenti e con la cittadinanza di un altro Stato e ai quali, peraltro, non si applica il d.l. n. 36 del 2025, come conv., che ha inciso, in senso limitativo, sull’automatica correlazione fra cittadinanza e status filiationis – richiedono un intervento manipolativo complesso che potrebbe attingere a un ampio ventaglio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte discrezionali e con incisive ricadute a livello di sistema; la genericità e il carattere manipolativo delle censure emergono anche dalla mancata considerazione, da parte dei rimettenti, della varietà di ipotesi sulle quali l’intervento prospettato andrebbe potenzialmente a incidere. Con riferimento, infine, all’asserita violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali, manca l’individuazione della norma internazionale interposta.