Sentenza 204/2025 (ECLI:IT:COST:2025:204)
Massima numero 47164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ - ANTONINI
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 29/12/2025; Pubblicazione in G. U. 31/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47156  47157  47158  47159  47160  47161  47162  47163


Titolo
Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Toscana - Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito - Istituzione di commissioni permanenti multidisciplinari per l'esame dei requisiti per l'accesso alla prestazione e la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l) e m), Cost., degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Toscana n. 16 del 2025, che disciplinano nel dettaglio la verifica dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito e la determinazione delle relative modalità di attuazione, assicurando in particolare l’interlocuzione personale diretta con la persona interessata. Quanto all’art. 3 - che prevede l’istituzione, presso le aziende sanitarie locali, di commissioni multidisciplinari, destinate a essere integrate di volta in volta da un medico specialista della patologia da cui è affetta la persona che richiede il suicidio medicalmente assistito – esso si configura come statuizione di carattere organizzativo, riconducibile a una disciplina di dettaglio in materia di tutela della salute. Le disposizioni impugnate si mantengono – ad esclusione dei commi che pongono termini stringenti per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e con riguardo all’approvazione o definizione delle sue modalità di attuazione, dichiarati costituzionalmente illegittimi – nell’ambito di una disciplina di dettaglio in materia di tutela della salute, all’interno dei limiti fissati dai principi fondamentali desumibili dalla legge dello Stato. Esse non contrastano con l’art. 2, comma 7, della legge n. 3 del 2018, che demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’individuazione dei comitati etici territoriali. L’attribuzione a tali comitati regionali della funzione consultiva nella procedura di accesso al suicidio medicalmente assistito non contrasta con le fonti statali evocate, poiché il d.m. 26 gennaio 2023 consente alle regioni di mantenere operativi i comitati etici esistenti nel territorio di competenza, purché operino per funzioni diverse da quelle attribuite in via esclusiva agli stessi comitati etici territoriali. Neppure il ruolo delle commissioni multidisciplinari si sovrappone a quello dei comitati etici disciplinati dai d.m. del 26 e del 30 gennaio 2023 sulla base di quanto previsto dal richiamato art. 2, comma 7. Le funzioni delle commissioni multidisciplinari – verificare la rispondenza delle specifiche condizioni patologiche della persona che richiede l’assistenza al suicidio ai requisiti fissati dalle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, nonché la sua piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli così come la stessa sussistenza del proposito di concludere la propria vita, nonché determinare le modalità di attuazione dell’assistenza al suicidio – sono infatti diverse rispetto a quelle dei comitati etici territoriali. Né sono violate le norme interposte di cui all’art. 1, commi 556, 557 e 558 della legge n. 208 del 2015, le quali disciplinano le funzioni della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita presso il Ministero della salute. Le disposizioni impugnate non prevedono – né potrebbero prevedere – un livello essenziale di assistenza, limitandosi a regolare profili organizzativi delle strutture sanitarie regionali; e nemmeno potrebbero incidere o comunque influire sulle autonome determinazioni, sul punto, della Commissione statale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 3  co. 

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 4  co. 

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 5  co. 

legge della Regione Toscana  14/03/2025  n. 16  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/01/2018  n. 3  art. 2    co. 7  

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1    co. 556  

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1    co. 557  

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1    co. 558