Sentenza 139/1990 (ECLI:IT:COST:1990:139)
Massima numero 16342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Titolo
SENT. 139/90 L. STATISTICA - ATTIVITA' STATISTICHE SVOLTE DALLE REGIONI NEL PROPRIO INTERESSE - DIVIETO DI ACCESSO AI DATI INDIVIDUALI DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 139/90 L. STATISTICA - ATTIVITA' STATISTICHE SVOLTE DALLE REGIONI NEL PROPRIO INTERESSE - DIVIETO DI ACCESSO AI DATI INDIVIDUALI DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il divieto contenuto nell'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo n. 322 del 1989, di diffondere o di comunicare all'esterno del Servizio statistico nazionale i dati individuali o quelli comunque riferibili a soggetti individuali, legittimamente si applica anche nei confronti delle regioni, allorche' esse non agiscano per conto del Servizio statistico nazionale ma svolgano attivita' statistiche di interesse regionale. Infatti, la indisponibilita' per le regioni dei dati di partenza (c.d. dati elementari grezzi), se da un lato risponde ad un principio di tutela della privacy individuale, dall'altro non comporta alcuna lesione delle competenze che le regioni possono esercitare, a norma dell'art. 117 della Costituzione, riguardo alle attivita' statistiche, essendo all'uopo sufficiente l'accesso, pienamente ammesso dalla normativa vigente, ai dati del Sistema statistico nazionale depurati da ogni riferimento individuale e composti nella loro aggregazione piu' semplice (c.d. dati elementari revisionati). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalle Regioni Lombardia e Toscana in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).
Il divieto contenuto nell'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo n. 322 del 1989, di diffondere o di comunicare all'esterno del Servizio statistico nazionale i dati individuali o quelli comunque riferibili a soggetti individuali, legittimamente si applica anche nei confronti delle regioni, allorche' esse non agiscano per conto del Servizio statistico nazionale ma svolgano attivita' statistiche di interesse regionale. Infatti, la indisponibilita' per le regioni dei dati di partenza (c.d. dati elementari grezzi), se da un lato risponde ad un principio di tutela della privacy individuale, dall'altro non comporta alcuna lesione delle competenze che le regioni possono esercitare, a norma dell'art. 117 della Costituzione, riguardo alle attivita' statistiche, essendo all'uopo sufficiente l'accesso, pienamente ammesso dalla normativa vigente, ai dati del Sistema statistico nazionale depurati da ogni riferimento individuale e composti nella loro aggregazione piu' semplice (c.d. dati elementari revisionati). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalle Regioni Lombardia e Toscana in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte