Sentenza 139/1990 (ECLI:IT:COST:1990:139)
Massima numero 16343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Titolo
SENT. 139/90 M. STATISTICA - SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - DELIBERAZIONE DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA - COMPOSIZIONE MISTA - PARTECIPAZIONE DI UN SOLO RAPPRESENTANTE REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 139/90 M. STATISTICA - SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - DELIBERAZIONE DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA - COMPOSIZIONE MISTA - PARTECIPAZIONE DI UN SOLO RAPPRESENTANTE REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In tema di procedure per la determinazione del Programma statistico nazionale, la scelta discrezionale del legislatore che ha ritenuto sufficiente, ai fini della garanzia dei principi costituzionali sulla cooperazione tra Stato e regioni, la presenza di un solo rappresentante regionale nell'organo collegiale a composizione mista che ha il potere di deliberare il Programma, non e' irragionevole, giacche' l'inserimento degli uffici di statistica regionale all'interno del Servizio statistico nazionale non e' giustificato dal fatto che il Programma possa determinare indagini statistiche che concernono anche materie assegnate alle competenze regionali, ma si collega al ruolo che le stesse regioni hanno come semplici componenti della comunita' nazionale chiamate a rappresentare i loro interessi nell'ambito dell'interesse generale e infrazionabile della collettivita' statale che porta a determinare il Programma statistico nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo e quarto comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, e della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalle Regioni Toscana e Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).
In tema di procedure per la determinazione del Programma statistico nazionale, la scelta discrezionale del legislatore che ha ritenuto sufficiente, ai fini della garanzia dei principi costituzionali sulla cooperazione tra Stato e regioni, la presenza di un solo rappresentante regionale nell'organo collegiale a composizione mista che ha il potere di deliberare il Programma, non e' irragionevole, giacche' l'inserimento degli uffici di statistica regionale all'interno del Servizio statistico nazionale non e' giustificato dal fatto che il Programma possa determinare indagini statistiche che concernono anche materie assegnate alle competenze regionali, ma si collega al ruolo che le stesse regioni hanno come semplici componenti della comunita' nazionale chiamate a rappresentare i loro interessi nell'ambito dell'interesse generale e infrazionabile della collettivita' statale che porta a determinare il Programma statistico nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo e quarto comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, e della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalle Regioni Toscana e Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte