Sentenza 139/1990 (ECLI:IT:COST:1990:139)
Massima numero 16344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Titolo
SENT. 139/90 N. STATISTICA - SERVIZIO STATISTICO NAZIONALE - ATTIVITA' DELLE REGIONI SVOLTE NELL'INTERESSE NAZIONALE - ONERI FINANZIARI - SUPPOSTA INCIDENZA SUI BILANCI DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 139/90 N. STATISTICA - SERVIZIO STATISTICO NAZIONALE - ATTIVITA' DELLE REGIONI SVOLTE NELL'INTERESSE NAZIONALE - ONERI FINANZIARI - SUPPOSTA INCIDENZA SUI BILANCI DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Il decreto legislativo n. 322 del 1989, concernente l'istituzione del Sistema statistico nazionale, la' dove prevede, all'art. 26, terzo comma, che le disposizioni dallo stesso recate non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, non viola le norme costituzionali sull'autonomia finanziaria delle regioni. Infatti, detta previsione normativa deve essere correttamente interpretata nel senso che le spese occorrenti per le attivita' di rilevazione che gli uffici di statistica regionali sono tenuti a compiere per il Servizio statistico nazionale, ove non siano altrimenti coperte (ad esempio, con fondi comunitari e con erogazioni previste da leggi speciali), vadano ricomprese tra gli stanziamenti effettuati per il funzionamento dell'ISTAT e consistano, pertanto, in erogazioni finalizzate, addossate al bilancio di tale ente. Ed e' quindi da escludere che spese per attivita', rientranti nelle competenze statali, vengano addossate al bilancio regionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, terzo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto comma, della Costituzione).
Il decreto legislativo n. 322 del 1989, concernente l'istituzione del Sistema statistico nazionale, la' dove prevede, all'art. 26, terzo comma, che le disposizioni dallo stesso recate non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, non viola le norme costituzionali sull'autonomia finanziaria delle regioni. Infatti, detta previsione normativa deve essere correttamente interpretata nel senso che le spese occorrenti per le attivita' di rilevazione che gli uffici di statistica regionali sono tenuti a compiere per il Servizio statistico nazionale, ove non siano altrimenti coperte (ad esempio, con fondi comunitari e con erogazioni previste da leggi speciali), vadano ricomprese tra gli stanziamenti effettuati per il funzionamento dell'ISTAT e consistano, pertanto, in erogazioni finalizzate, addossate al bilancio di tale ente. Ed e' quindi da escludere che spese per attivita', rientranti nelle competenze statali, vengano addossate al bilancio regionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, terzo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 119 e 81, quarto comma, della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte