Ordinanza 141/1990 (ECLI:IT:COST:1990:141)
Massima numero 15203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 141/90. ESECUZIONE ESATTORIALE - PIGNORAMENTO - MOBILI NELLA CASA DEL CONTRIBUENTE GIA' OGGETTO DI UNA PRECEDENTE VENDITA ESATTORIALE A CARICO DEL MEDESIMO DEBITORE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE - NATURA SOSTANZIALE DI TALE DIVIETO - QUESTIONE PARZIALMENTE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 141/90. ESECUZIONE ESATTORIALE - PIGNORAMENTO - MOBILI NELLA CASA DEL CONTRIBUENTE GIA' OGGETTO DI UNA PRECEDENTE VENDITA ESATTORIALE A CARICO DEL MEDESIMO DEBITORE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE - NATURA SOSTANZIALE DI TALE DIVIETO - QUESTIONE PARZIALMENTE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La norma che esclude l'opposizione del terzo all'esecuzione esattoriale quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, ha natura sostanziale e non processuale, come peraltro costantemente affermato e di recente ribadito dalla Corte, per cui non sussiste la violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., essendo la tutela giurisdizionale, nella specie, corrispondente all'ambito e ai limiti della relativa posizione riconosciuta al terzo dal diritto sostanziale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. a, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.). - O. nn. 181/1983 e 484/1989; S. nn. 13/1971 e 4/1973.
La norma che esclude l'opposizione del terzo all'esecuzione esattoriale quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, ha natura sostanziale e non processuale, come peraltro costantemente affermato e di recente ribadito dalla Corte, per cui non sussiste la violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., essendo la tutela giurisdizionale, nella specie, corrispondente all'ambito e ai limiti della relativa posizione riconosciuta al terzo dal diritto sostanziale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. a, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.). - O. nn. 181/1983 e 484/1989; S. nn. 13/1971 e 4/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte