Ordinanza 142/1990 (ECLI:IT:COST:1990:142)
Massima numero 15320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  07/03/1990;  Decisione del  07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 142/90. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - SFRATTO PER NECESSITA' RICONOSCIUTA IN SEDE DI COGNIZIONE O SOPRAVVENUTA AL TITOLO DI RILASCIO - PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DELLA FORZA PUBBLICA - MANCATA PREVISIONE PER IL CONDUTTORE DI ECCEPIRE LA NON PERSISTENZA DELLA NECESSITA' IN SEDE DI RICHIESTA DELLA FORZA PUBBLICA DA PARTE DEL LOCATORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non costituisce ingiustificata discriminazione del conduttore e lesione del suo diritto di difesa, la previsione che il locatore possa far valere, per riavere l'immobile locato per se' o per il coniuge, per il genitore o i figli, la necessita' come causa di priorita' nell'ottenere la forza pubblica, rispetto ad altri locatori richiedenti la stessa assistenza, sia che la necessita' sia stata accertata con sentenza, o che sia sopravvenuta - purche' dichiarata nelle forme stabilite - mentre non e' previsto che il conduttore esecutato possa far valere la non persistenza della necessita' del locatore, e cio' in quanto tra le due ipotesi non vi e' alcuna omogeneita', trattandosi, nel primo caso, di un conflitto di interessi tra il locatore richiedente la forza pubblica e gli altri locatori richiedenti, e, nel secondo caso, di una controversia fra conduttore esecutato e locatore esecutante. D'altra parte in caso di mancato uso dell'immobile da parte del locatore che in base alla dichiarata necessita' ha richiesto la forza pubblica, il conduttore ha pur sempre diritto al risarcimento dei danni, in alternativa al ripristino del rapporto e al rimborso spese (art. 60 l. n. 392/1978) nel caso di necessita' c.d. originaria (come nel caso di specie) o al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese (art. 3 d.l. n. 551/1988) in caso di necessita' sopravvenuta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte