Ordinanza 143/1990 (ECLI:IT:COST:1990:143)
Massima numero 15206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  07/03/1990;  Decisione del  07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Massime associate alla pronuncia:  15207


Titolo
ORD. 143/90 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI STATALI - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITA' SULLA BASE DI CALCOLO CONTRIBUTIVO-RETRIBUTIVA DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - ESCLUSIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - QUESTIONE ANALOGA GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale relativa al mancato computo, per i dipendenti statali, dell'indennita' integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennita' di buonuscita e nella base di calcolo contributiva, le decisioni n. 763 del 1988 e 821 del 1988 - che alla computabilita' dell'indennita' integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto non fanno alcun riferimento - non apportano alcun nuovo elemento rispetto a quanto gia' ritenuto con la precedente decisione n. 220 del 1988, dichiarativa di inammissibilita' di analoga questione, essendo di competenza del legislatore valutare l'opportunita' del mantenimento di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego, ovvero predisporre le misure occorrenti per superare le differenziazioni esistenti. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale,sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte