Ordinanza 145/1990 (ECLI:IT:COST:1990:145)
Massima numero 15208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  07/03/1990;  Decisione del  07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 145/90. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - IMPOSTE INDEBITAMENTE VERSATE - ISTANZA DI RIMBORSO - PREVISIONE DI UN TERMINE DI DECADENZA DI DICIOTTO MESI - DIVERSITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA PREVISTA (PRESCRIZIONE DECENNALE) PER IL RIMBORSO DI IMPOSTE PAGATE PER RITENUTA DIRETTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Questione manifestamente inammissibile per irrilevanza in quanto concernente norma insuscettibile di applicazione nel giudizio a quo. (Dandosi atto, peraltro, che analoghe questioni, gia' sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sono state dichiarate manifestamente infondate sul rilievo che le fattispecie regolate dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 setembre 1973, n. 602 non possono essere ritenute omogenee). - O. 305/1985 e 545/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte