Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  27/04/2021;  Decisione del  27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43932  43933  43934  43935  43936  43937  43938  43939  43940  43941  43942  43943  43945  43946  43948


Titolo
Ricorso in via principale - Comprensibilità dell'argomentazione del ricorrente - Assenza di genericità - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità della censura, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella sua versione vigente. Il ricorrente - con un'argomentazione adeguata, che consente di cogliere il senso delle censure - ha osservato che le sopravvenienze non hanno inciso sul nucleo precettivo della disposizione impugnata e non hanno posto rimedio al vulnus denunciato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  24/12/2019  n. 30  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte