Ordinanza 146/1990 (ECLI:IT:COST:1990:146)
Massima numero 15209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 146/90. IMPIEGO PUBBLICO - PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER DIMISSIONI - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - PREVISTA RIDUZIONE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 COST. - RILIEVI ULTERIORI - ASSERITA INCOERENZA DELLA NORMATIVA - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA PRIMA DEL D.L. N. 594/1985, AI DIPENDENTI DESTITUITI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 146/90. IMPIEGO PUBBLICO - PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER DIMISSIONI - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - PREVISTA RIDUZIONE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 COST. - RILIEVI ULTERIORI - ASSERITA INCOERENZA DELLA NORMATIVA - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA PRIMA DEL D.L. N. 594/1985, AI DIPENDENTI DESTITUITI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' norma logica e aderente al principio di buona amministrazione, quella che dispone la riduzione dell'indennita' integrativa, in caso di pensionamento anticipato per dimissioni, in proporzione degli anni di servizio prestato; ne' alcun rilievo puo' avere, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, la circostanza che solo con il decreto-legge, n. 594 del 1985 (e poi con il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella legge 18 aprile 1986, n. 120), il legislatore abbia esteso il trattamento previsto dalla norma impugnata anche ai dipendenti destituiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nella parte in cui dispone che al personale avente diritto all'indennita' integrativa speciale, a partire dall'entrata in vigore di detto decreto, ove presenti domanda di pensionamento anticipato, la misura dell'indennita', da corrispondersi in aggiunta alla pensione, deve essere determinata in ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza dell'importo dell'indennita' stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianita' di servizio). - S. n. 531/1988 e O. n. 273/1989.
E' norma logica e aderente al principio di buona amministrazione, quella che dispone la riduzione dell'indennita' integrativa, in caso di pensionamento anticipato per dimissioni, in proporzione degli anni di servizio prestato; ne' alcun rilievo puo' avere, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, la circostanza che solo con il decreto-legge, n. 594 del 1985 (e poi con il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella legge 18 aprile 1986, n. 120), il legislatore abbia esteso il trattamento previsto dalla norma impugnata anche ai dipendenti destituiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nella parte in cui dispone che al personale avente diritto all'indennita' integrativa speciale, a partire dall'entrata in vigore di detto decreto, ove presenti domanda di pensionamento anticipato, la misura dell'indennita', da corrispondersi in aggiunta alla pensione, deve essere determinata in ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza dell'importo dell'indennita' stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianita' di servizio). - S. n. 531/1988 e O. n. 273/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte