Ordinanza 151/1990 (ECLI:IT:COST:1990:151)
Massima numero 15212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 26/03/1990; Pubblicazione in G. U. 04/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 151/90. AZIONI POSSESSORIE - AZIONE DI MANUTENZIONE - ESERCIZIO - PREVISIONE IN FAVORE DEL SOLO POSSESSORE E NON ANCHE DEL SEMPLICE DETENTORE - QUESTIONE FORMULATA COME QUESTIONE DI POLITICA LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 151/90. AZIONI POSSESSORIE - AZIONE DI MANUTENZIONE - ESERCIZIO - PREVISIONE IN FAVORE DEL SOLO POSSESSORE E NON ANCHE DEL SEMPLICE DETENTORE - QUESTIONE FORMULATA COME QUESTIONE DI POLITICA LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il prevedere l'esercizio dell'azione di manutenzione solo in favore del possessore e non anche del detentore non puo' dirsi in contrasto ne' con il principio di eguaglianza - la posizione del detentore essendo diversa da quella del possessore - ne' con il diritto di difesa - non essendo preclusi al detentore altri mezzi di tutela contro molestie di terzi. Eccede comunque i poteri della Corte, la introduzione di una norma - come preteso nel caso di specie - che in materia comporti un allargamento della legittimazione attiva dell'azione di manutenzione al detentore, ricalcato sul nuovo testo dell'art. 2282, secondo comma, del codice civile francese. (Manifesta inammissibilita' della questione - di politica legislativa e non di legittimita' costituzionale - formulata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 1170 cod. civ., in parte qua).
Il prevedere l'esercizio dell'azione di manutenzione solo in favore del possessore e non anche del detentore non puo' dirsi in contrasto ne' con il principio di eguaglianza - la posizione del detentore essendo diversa da quella del possessore - ne' con il diritto di difesa - non essendo preclusi al detentore altri mezzi di tutela contro molestie di terzi. Eccede comunque i poteri della Corte, la introduzione di una norma - come preteso nel caso di specie - che in materia comporti un allargamento della legittimazione attiva dell'azione di manutenzione al detentore, ricalcato sul nuovo testo dell'art. 2282, secondo comma, del codice civile francese. (Manifesta inammissibilita' della questione - di politica legislativa e non di legittimita' costituzionale - formulata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 1170 cod. civ., in parte qua).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte