Sentenza 154/1990 (ECLI:IT:COST:1990:154)
Massima numero 15236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/03/1990; Decisione del
19/03/1990
Deposito del 04/04/1990; Pubblicazione in G. U. 11/04/1990
Titolo
SENT. 154/90 A. LEGGE REGIONE TOSCANA - DISCIPINA DELL'I.R.P.E.T. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN VIA PRINCIPALE - NUOVA LEGGE REGIONALE SOPRAVVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO - COINCIDENZA, NEL CONTENUTO DISPOSITIVO, CON LA LEGGE IMPUGNATA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.
SENT. 154/90 A. LEGGE REGIONE TOSCANA - DISCIPINA DELL'I.R.P.E.T. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN VIA PRINCIPALE - NUOVA LEGGE REGIONALE SOPRAVVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO - COINCIDENZA, NEL CONTENUTO DISPOSITIVO, CON LA LEGGE IMPUGNATA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.
Testo
L'approvazione, da parte regionale, di una nuova legge, avente lo stesso contenuto dispositivo di altra legge (precedentemente) impugnata salva l'espunzione delle parti controverse, non puo' comportare la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ove non risultino, dalla stessa approvazione, elementi obiettivi tali da far ritenere il mancato inserimento nella nuova legge delle disposizioni controverse come un'implicita, ma inequivoca, eliminazione definitiva delle stesse. Sicche', quando - come nel caso dedotto in giudizio - pur a seguito dell'intervenuta approvazione (da parte della Regione Toscana) di una nuova legge (2.11.1989, n. 71), permanga una situazione di non certezza dell' avvenuto superamento dei motivi di contrasto, non si puo' non riconoscere una sicura prevalenza all'interesse obiettivo al sindacato di legittimita' costituzionale (nella specie, della legge della medesima Regione 18 luglio 1989). (punto 2 diritto) - cfr. sent. nn. 309 del 1983, 119 e 273 del 1986, 4 del 1988.
L'approvazione, da parte regionale, di una nuova legge, avente lo stesso contenuto dispositivo di altra legge (precedentemente) impugnata salva l'espunzione delle parti controverse, non puo' comportare la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ove non risultino, dalla stessa approvazione, elementi obiettivi tali da far ritenere il mancato inserimento nella nuova legge delle disposizioni controverse come un'implicita, ma inequivoca, eliminazione definitiva delle stesse. Sicche', quando - come nel caso dedotto in giudizio - pur a seguito dell'intervenuta approvazione (da parte della Regione Toscana) di una nuova legge (2.11.1989, n. 71), permanga una situazione di non certezza dell' avvenuto superamento dei motivi di contrasto, non si puo' non riconoscere una sicura prevalenza all'interesse obiettivo al sindacato di legittimita' costituzionale (nella specie, della legge della medesima Regione 18 luglio 1989). (punto 2 diritto) - cfr. sent. nn. 309 del 1983, 119 e 273 del 1986, 4 del 1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte