Sentenza 124/2021 (ECLI:IT:COST:2021:124)
Massima numero 43945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
27/04/2021; Decisione del
27/04/2021
Deposito del 17/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Profili temporali di applicabilità della normativa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Profili temporali di applicabilità della normativa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 3, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che disciplinano i profili temporali di applicabilità della normativa sul recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati. La disposizione regionale impugnata, alla luce del suo inequivocabile tenore letterale e delle finalità che la ispirano, non si risolve nella regolarizzazione di preesistenti abusi, in quanto si applica agli interventi di riutilizzo successivi alla sua entrata in vigore, a condizione che riguardino immobili legittimamente realizzati o che sia stata vagliata la conformità alla normativa edilizia. Pertanto, essa delimita in senso restrittivo i presupposti degli interventi di riutilizzo che intende promuovere, senza introdurre alcuna sanatoria extra ordinem delle irregolarità preesistenti. (Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2021, n. 70 del 2020 e n. 73 del 2017).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 3, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che disciplinano i profili temporali di applicabilità della normativa sul recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati. La disposizione regionale impugnata, alla luce del suo inequivocabile tenore letterale e delle finalità che la ispirano, non si risolve nella regolarizzazione di preesistenti abusi, in quanto si applica agli interventi di riutilizzo successivi alla sua entrata in vigore, a condizione che riguardino immobili legittimamente realizzati o che sia stata vagliata la conformità alla normativa edilizia. Pertanto, essa delimita in senso restrittivo i presupposti degli interventi di riutilizzo che intende promuovere, senza introdurre alcuna sanatoria extra ordinem delle irregolarità preesistenti. (Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2021, n. 70 del 2020 e n. 73 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
24/12/2019
n. 30
art. 4
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte